Amministrazione di sostegno: consulenza legale
L’amministrazione di sostegno mira a fornire supporto ai soggetti deboli con l’obiettivo di sostenere la capacità residua del soggetto e valorizzare la centralità della persona e il principio di autodeterminazione.
Sebbene per la presentazione dell’istanza di nomina di un amministratore di sostegno e per la gestione della procedura non sia necessaria l’assistenza di un avvocato è noto che grazie a un avvocato esperto si ottiene una tutela migliore e una misura di protezione più adatta ai bisogni del soggetto amministrato.
Lo Studio Legale Facchinetti ha maturato comprovata esperienza nella gestione di tale procedura, sia coadiuvando i soggetti deboli (e le loro famiglie) nella gestione di questa delicata fase della loro vita, sia aiutandoli a difendersi da istanze infondate.
Amministrazione di sostegno: cosa dice la legge?
La legge n.6 del 9 gennaio 2004 introduce nel nostro ordinamento una misura di protezione che affianca strumenti più flessibili a quelli più rigidi già presenti, come l’interdizione e l’inabilitazione.
L’art. 1 prevede:
“di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
La legge sopracitata, può inoltre essere applicata in tutti i casi in cui il soggetto sia privo di autonomia e non sia pertanto in grado di svolgere le funzioni della vita quotidiana. Questo anche in mancanza di una specifica infermità o patologia.
I beneficiari dell’amministrazione di sostegno
Ai sensi dell’art. 404 c.c., la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno può essere disposta nei confronti della persona
“che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.
Vengono dunque individuati due requisiti:
- di tipo soggettivo: menomazione fisica o psichica
- di tipo oggettivo: impossibilità di provvedere ai propri interessi
Tali requisiti devono coesistere ed essere legati da un rapporto di causalità.
La categoria di beneficiari è ampia e può essere schematizzata in due sottocategorie:
- persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche: patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di down, autismo, malattia di Alzheimer, demenze, abuso di sostanze stupefacenti e alcol dipendenza, prodigalità, shopping compulsivo, ludopatia;
- persone affetta da infermità fisiche: ictus, malattie degenerative o in fase terminale, handicap fisici e motori, condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali.
Amministrazione di sostegno: chi può avviare la procedura?
A poter avviare la procedura per la misura di protezione, ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., sono legittimati i seguenti soggetti:
- Pubblico Ministero;
- beneficiario della misura;
- coniuge;
- persona stabilmente convivente;
- parenti entro il quarto grado;
- affini entro il secondo grado;
- tutore dell’interdetto;
- curatore dell’inabilitato;
- unito civilmente in favore del proprio compagno.